Si dà seguito con la presente nota all’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024. Tale ordinanza
interviene sulla materia delle ferie del Personale regolata dalla L. 228/2012 e, in sintesi, stabilisce che il datore di
lavoro deve informare il docente che, se non fruisce delle ferie durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni,
perde il diritto al loro godimento o al pagamento dell’indennità sostitutiva.
Qualora il datore di lavoro non informi in tal senso il docente, lo stesso dipendente “non può essere considerato
automaticamente in ferie” durante i giorni/periodi di sospensione delle lezioni e, quindi, conserva il diritto alla
fruizione di ferie o del pagamento sostitutivo.
La presente Nota, pertanto, è da ritenersi atto di informazione ai Docenti a tempo determinato in servizio presso
questa Scuola – ai sensi di quanto sopra esposto – sui diritti afferenti le ferie da essi maturate.
A seguito della citata Ordinanza della Corte di Cassazione e di indicazioni di provenienza ministeriale, si rende
opportuno esporre quanto segue sulle norme vigenti. In materia di ferie del Personale è intervenuta, con effetto
dal 01/09/2013, la Legge n. 228/2012, in particolare l’art. 1, commi 54 – 55 -56, illustrati di seguito nella loro
sostanza e sintesi. L’art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di
sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli
Esami di Stato e alle altre attività valutative, fatta salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi
dell’anno ma senza oneri per la Finanza Pubblica (cioè senza compensi economici ai dipendenti che sostituiscono il
collega in ferie durante tali 6 giorni). Si precisa che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, ad esempio:
- le vacanze natalizie e pasquali;
- quelli stabiliti dal Consiglio di Istituto e i cosiddetti “ponti”;
- i giorni di sospensione per operazioni elettorali;
- i mesi di luglio e agosto;
- i primi giorni di settembre che precedono l’avvio delle lezioni, se non prestati per attività di servizio;
- quelli intercorrenti tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, se non prestati anch’essi per attività di servizio.
Il successivo comma 55 precisa che è consentito il pagamento delle ferie “per il personale docente ed ATA supplente
breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
In altri termini, possono essere pagate le giornate di ferie che residuano dopo avere defalcato, da quelle maturate,
i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni ricadenti nel periodo di servizio e nei quali il dipendente
non risulti assente per altra causa e motivo (es. malattia, maternità, infortunio, permessi L. 104, congedi parentali,
altri permessi retribuiti, ecc.).
Il successivo comma 56 della stessa Legge 228/2012 stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55
della Legge in questione non possono essere derogate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e che le clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
Per quanto esposto, si invita il Personale Docente titolare di incarichi di supplenza a formulare le richieste per la
fruizione delle ferie maturate o in corso di maturazione durante i periodi di sospensione delle lezioni o degli altri
periodi consentiti dalle norme sopra richiamate; qualora tali richieste non venissero presentate, il dipendente
perde il diritto al godimento delle ferie stesse o al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
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